I valori obiettivo e le sanzioni attuali
La Svizzera si orienta al regolamento UE 2019/631 (in precedenza 443/2009). Per i veicoli messi in circolazione per la prima volta valgono, secondo l'art. 10 della legge sul CO₂, questi valori obiettivo di flotta (WLTP):
- Automobili 2025–2029: 93.6 g CO₂/km, dal 2030: 49.5 g CO₂/km
- Veicoli commerciali leggeri 2025–2029: 153.9 g CO₂/km, dal 2030: 90.6 g CO₂/km
- Veicoli pesanti (rilevati per la prima volta dal 2025): −15 % rispetto al periodo di riferimento UE 2019/20, dal 2030: −30 %
- Sanzione in caso di superamento: CHF 95 per g CO₂/km (stato 2026); il quadro legale è di CHF 95–152 ed è fissato annualmente dal DATEC (art. 13 della legge sul CO₂)
Chi è interessato?
Gli importatori e i costruttori svizzeri di veicoli messi in circolazione per la prima volta (art. 17 dell'ordinanza sul CO₂). Come prima messa in circolazione vale la prima immatricolazione in Svizzera, in un'enclave doganale o nel Liechtenstein. Sono esentati i veicoli immatricolati all'estero più di 12 mesi prima della dichiarazione doganale – oppure più di 6 mesi con almeno 5'000 km di percorrenza (art. 17d dell'ordinanza sul CO₂).
Chiarimento: «tassa CO₂» è un termine colloquiale
Nella legge il pagamento all'importazione di veicoli si chiama «sanzione in caso di superamento del valore obiettivo individuale» (art. 13 della legge sul CO₂). La «tassa CO₂» legale in senso stretto è invece la tassa d'incentivazione sui combustibili fossili come olio da riscaldamento e gas naturale (dal 2008). Nella quotidianità dell'importazione di auto – e su questo sito – «tassa CO₂» si è affermata per la sanzione sui veicoli.
Obiettivo: riduzione di tutti i gas serra
L'ordinanza non copre solo il CO₂: tutti i gas serra vengono convertiti in equivalenti di CO₂ (CO₂eq) (allegato 1 dell'ordinanza sul CO₂), tra cui metano (fattore 25), protossido di azoto (298), idrocarburi fluorurati (fino a 14'800) ed esafluoruro di zolfo (22'800).
Cosa consente l'ordinanza agli importatori
Oltre agli obblighi, l'ordinanza sul CO₂ definisce anche margini di manovra:
- Status di piccolo o grande importatore secondo la dimensione della flotta (da 50 automobili, 6 veicoli commerciali leggeri o 2 veicoli pesanti all'anno si è grandi importatori; art. 18)
- Conteggio di flotta: i grandi importatori conteggiano annualmente sulla flotta invece che per singolo veicolo
- Raggruppamenti di emissioni per 1–5 anni (domanda all'UFE entro il 31 dicembre dell'anno precedente, art. 22)
- Cessione del carico di CO₂ a un'altra impresa – la base del nostro pool CO₂
- Computo di certificati esteri di riduzione delle emissioni (art. 4/4a, riconoscimento da parte dell'UFAM)
Il cammino verso l'attuale legge sul CO₂
Le tappe principali della legislazione climatica svizzera per i veicoli:
- 1992: Convenzione quadro dell'ONU sul clima · 1997: Protocollo di Kyoto
- 2000: prima legge sul CO₂ con obiettivi di riduzione vincolanti · 2008: tassa CO₂ sui combustibili
- 2012: ordinanza sul CO₂ e valore obiettivo di 130 g/km per le automobili (dal 2020: 95 g/km NEDC; veicoli commerciali leggeri dal 2020: 147 g/km)
- 2015: Accordo di Parigi
- 2025: revisione totale – valori obiettivo WLTP 93.6/153.9 g/km, inversione della retta dei valori obiettivo, veicoli pesanti rilevati per la prima volta
- 2026: revisione parziale – per la classificazione per peso è ora determinante il peso massimo tecnicamente ammissibile del costruttore
Prospettive: cosa è successo in Parlamento
Un'iniziativa parlamentare (25.481) chiedeva che i valori obiettivo 2025–2027 potessero essere adempiuti come media triennale invece che annualmente – in analogia alla regola UE in vigore da luglio 2025. L'iniziativa è stata abbandonata nel 2026; resta l'adempimento annuale dei valori obiettivo. Vi informiamo non appena la situazione giuridica cambia.